Il verbale di contestazione, impugnato con apposito ricorso, sarà dichiarato nullo o annullabile qualora difetti degli elementi essenziali ed indispensabili a garantire la completezza della contestazione e ad assicurare l'esercizio del diritto di difesa dell’interessato.
Le sanzioni amministrative scaturiscono dal compimento di un illecito amministravo e costituiscono nella maggior parte dei casi in una somma pecuniaria da versare nelle casse dello Stato, anche le sanzioni elevate per le violazioni del Codice della Strada (c.d. multe stradali), come molte altre sanzioni, rientrano in questa categoria.
Nella maggior parte dei casi il verbale di contestazione viene notificato presso la residenza del presunto trasgressore entro 90 giorni dall’accertamento della violazione, quest’ultimo avrà poi a disposizione un primo termine di 5 giorni per usufruire della riduzione dell’importo della sanzione pari al 30%.
Tuttavia, è bene ricordare che questa è un'alternativa sussidiaria in quanto, secondo quanto previsto dall’art. 200 C.d.S. la violazione, quando è possibile, deve essere immediatamente contestata tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta. Di conseguenza, l’agente accertatore è tenuto a contestare immediatamente l’illecito, redigendone verbale e consegnandolo all’interessato.
Prima di procedere al pagamento è bene controllare attentamente la rispondenza del verbale di contestazione – che è a tutti gli effetti un atto amministrativo – alle prescrizioni di legge riguardanti il contenuto formale.
Qual è il contenuto formale del verbale?
Il regolamento attuativo del Codice della Strada all’art. 383 stabilisce che:
“Il verbale deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e della località nei quali la violazione è avvenuta, delle generalità e della residenza del trasgressore e, ove del caso, l'indicazione del proprietario del veicolo, o del soggetto solidale, degli estremi della patente di guida, del tipo del veicolo e della targa di riconoscimento, la sommaria esposizione del fatto, nonché la citazione della norma violata e le eventuali dichiarazioni delle quali il trasgressore chiede l'inserzione.”
Il verbale deve contenere altresì le informazioni circa la modalità di pagamento in misura ridotta, quando sia consentito, precisando l'ammontare della somma da pagare, i termini del pagamento, l'ufficio o comando presso il quale questo può essere effettuato e le coordinate bancarie o postali che possono essere usate eventualmente a tale scopo.
Da ultimo deve essere indicata l'Autorità competente a decidere nel caso in cui il trasgressore ritenga di dover proporre ricorso.
Quali considerare come elementi essenziali?
L’indicazione del giorno, dell’ora e della località in cui è avvenuta l’asserita violazione;
Le Generalità del trasgressore, della residenza, degli estremi della patente di guida, della targa e del tipo di veicolo;
L’indicazione della norma violata o la mancata indicazione nella prosa del verbale di elementi in grado di porre in conoscenza dell’interessato il fatto ascrittogli;
L'Indicazione dell’Autorità competente a decidere sul ricorso;
Sono da considerarsi quali elementi essenziali la cui mancanza comporta la nullità insanabile del verbale e conseguentemente della sanzione amministrativa, vista la gravità formale di tale difetto.
Qualora invece tali elementi siano presenti, ma inesatti o incompleti, la contestazione deve ritenersi annullabile per violazione della suindicata norma.
La nullità o l’annullabilità del verbale stradale, tuttavia, non è automatica ma deve essere pronunciata dall’Autorità Giudicante. Il trasgressore dovrà quindi impugnare quanto prima il verbale illegittimo nei modi e nei tempi previsti dalla legge, altrimenti lo stesso diventerà definitivo e non sarà più ricorribile.
Come impugnare il verbale di contestazione illegittimo?
È possibile impugnare il verbale di contestazione, senza sostenere costi processuali, presentando il ricorso innanzi all’Autorità prefettizia del luogo in cui l’infrazione è stata commessa entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale, via raccomandata A/R o via PEC, in seguito il Prefetto, valutati gli scritti difensivi può accogliere il ricorso o rigettarlo emanando un’ordinanza-ingiunzione, opponibile anch’essa entro 30 giorni davanti al Giudice di Pace competente.
In caso di accoglimento invece nulla sarà più dovuto dal trasgressore.
In alternativa, è possibile impugnare il verbale innanzi all’Ufficio del Giudice di Pace competente per il luogo in cui l’infrazione è stata commessa entro 30 giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale, salvo che non sia stato già presentato quello al Prefetto o che si sia proceduto al pagamento della sanzione.
La presentazione del ricorso al Giudice di Pace comporta il pagamento del contributo unificato il cui importo dipende dall’ammontare della sanzione oggetto dell’opposizione.
A seguito della presentazione ricorso e della eventuale audizione della parte il Giudice può accogliere il ricorso, annullando in tutto o in parte la sanzione amministrativa, oppure rigettarlo, condannando il ricorrente al pagamento di una sanzione il cui importo sarà compreso tra il minimo e il massimo stabilito dalla legge per l’infrazione accertata. Avverso la sentenza di rigetto sarà tuttavia possibile proporre appello in Tribunale.
Di primaria importanza è che il ricorso sia ben argomentato e corretto dal punto di vista formale, pertanto, sebbene non sia necessario avvalersi di un avvocato al fine di contestare una sanzione amministrativa, è sicuramente opportuno evidenziare che l’aiuto di un legale è essenziale al fine di non vedersi rigettare il ricorso per questioni procedurali o meramente formali.
Avv. Andrea Centi
Avvocato & Blogger Giuridico
Lascia un commento oppure clicca qui per sottoporre un verbale alla nostra valutazione preliminare di fattibilità.